LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter: Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SNAM per la realizzazione del potenziamento della derivazione Locate Triulzi-Opera e rifacimento allacciamento comune di Locate Triulzi in aree ubicate in comune di Pieve Emanuele, mapp. 4, 5, 7, 8, 45, foglio 6 e in comune di Locate Triulzi, mapp. 4 e 8, foglio 4, sottoposte a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' gravata dal vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 136 e per quanto espresso dalla relazione tecnica datata 10 ottobre 1988, allegata all'istanza; Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi "pubblici" e "sociali" ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita' tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione che le opere consistono nella posa di tubazioni del gas totalmente interrate e nell'esecuzione di valvole di intercettazione di ridotte dimensioni; Atteso che si e' provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico; Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistica-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica; Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dell'ambito territoriale n. 9 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che, con successivo provvedimento si procedera' a autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione con le eventuali prescrizioni del caso atte a maggiormente garantire il migliore inserimento delle opere nell'ambiente; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi per alzata di mano; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pieve Emanuele, mapp. 4, 5, 7, 8, 45, foglio 6 e in comune di Locate Triulzi, mapp. 4 e 8, foglio 4, dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; 4) di inviare al sindaco del comune di Pieve Emanuele e al sindaco di Locate Triulzi copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la presente deliberazione, affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovra' tenere a disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Milano, addi' 28 febbraio 1989 Il presidente: GIOVENZANA Il segretario: DI GIUGNO