LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con  regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista  la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter:
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Vista  l'istanza  di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n.  1497,  presentata  dalla  SNAM  per  la  realizzazione  del
potenziamento  della  derivazione  Locate Triulzi-Opera e rifacimento
allacciamento comune di Locate Triulzi in aree ubicate in  comune  di
Pieve  Emanuele, mapp. 4, 5, 7, 8, 45, foglio 6 e in comune di Locate
Triulzi, mapp. 4 e 8, foglio 4, sottoposte a vincolo paesaggistico in
forza  dell'art.  1,  primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431,
nonche' gravata dal vincolo di immodificabilita' ed  inedificabilita'
temporanea  di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.  9, individuato  con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto,   anche   in   base   alle   attestazioni   ed   alla
documentazione prodotta, la rilevanza pubblica e  sociale  dell'opera
in  argomento  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi pubblici e
sociali, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 136 e  per  quanto
espresso  dalla  relazione  tecnica  datata 10 ottobre 1988, allegata
all'istanza;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,  in  considerazione  dell'improcrastinabile   esigenza   di
soddisfare  i  suddetti  interessi  "pubblici"  e  "sociali"  ad essa
sottesi, i quali rivestono una  rilevanza  ed  urgenza  tali  che  la
giunta  regionale non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione
dei  problemi  gestionali  correlati   al   particolare   regime   di
salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita'  tali  da  giustificare  la
permanenza  sull'area  medesima  del  vincolo  di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431;  cio'  in  considerazione  che  le
opere consistono nella posa di tubazioni del gas totalmente interrate
e  nell'esecuzione  di  valvole   di   intercettazione   di   ridotte
dimensioni;
  Atteso  che  si  e'  provveduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a  verificare  che  la  stessa  non  risulta  in
contrasto  con  tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che
urbanistico ed economico sociale,  propri  della  proposta  di  piano
paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistica-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della  legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in  oggetto,  dell'ambito  territoriale  n.  9
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato  atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera'  a
autorizzare ex art. 7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  la
realizzazione  dell'opera  in questione con le eventuali prescrizioni
del caso atte a maggiormente garantire il migliore inserimento  delle
opere nell'ambiente;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Pieve Emanuele, mapp. 4, 5, 7, 8, 45, foglio 6 e
in  comune  di  Locate  Triulzi,  mapp.  4 e 8, foglio 4, dall'ambito
territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta  regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito  territoriale  n.  9,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3  giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  17  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
   4) di inviare al sindaco del comune di Pieve Emanuele e al sindaco
di Locate Triulzi  copia  della  Gazzetta  Ufficiale,  contenente  la
presente  deliberazione,  affinche'  provveda  ad affiggerla all'albo
comunale:  il  comune  stesso  dovra'  tenere  a  disposizione  degli
interessati   copia   della   Gazzetta   Ufficiale  con  la  relativa
planimetria, ai sensi dell'art. 4 della  legge  29  giugno  1939,  n.
1497.
    Milano, addi' 28 febbraio 1989
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO